Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, percorsi, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo, la slitta, lo slittino e altri sport individuati dalle singole normative regionali. Sono assimilati alle aree sciabili: i percorsi attrezzati per le racchette da neve e per il nordic walking»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport» sono inserite le seguenti: «e di pratiche sportive»;

          c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al primo periodo, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

              2) al secondo periodo, le parole: «delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni» e le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

 

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          d) al comma 4, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino» e dopo le parole: «allenamenti di sci» è inserita la seguente: «alpino»;

          e) al comma 5, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino».